La legge di Stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello split payment, che prevede una traslazione degli obblighi di versamento dell’imposta, nei rapporti con gli enti pubblici espressamente indicati nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, dal soggetto cedente/prestatore all’ente pubblico.
Per via di questo meccanismo, gli enti pubblici non corrisponderanno più l’IVA al fornitore, ma la verseranno direttamente all’Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’economia di prossima emanazione.
Ciò significa che in caso di fatture emesse alla PA, verrà corrisposto esclusivamente l’imponibile, al netto dell’IVA.
Sono da ritenersi escluse da questo meccanismo esclusivamente le operazioni per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e, inoltre, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
A partire dal 1° gennaio, dunque, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A. dovranno gestire con particolare attenzione le suddette operazioni, tenendo conto che la relativa IVA va annotata nel registro vendite, ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica.
Pertanto, nelle fatture relative ad operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, andrà indicato che l’IVA non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment). Tale IVA andrà stornata dal totale della fattura.
Ad esempio, se l’impresa emette fattura di 1.000,00 euro + IVA 22%, questa dovrà indicare:
- che l’IVA di euro 220,00 sarà versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (il programma lo indicherà automaticamente);
- indicherà il totale fattura per euro 1.220,00 (1.000,00 + 220,00);
- indicherà come netto da pagare euro 1.000,00.
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