Split Payment, niente sanzioni per errori commessi fino all’8 febbraio

Diventa più chiara l’applicazione dello Split Payment. L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 1/E/2015, con cui è stata introdotta una sanatoria delle operazioni svolte fino ad ora ed è stato messo a disposizione un elenco delle Pubbliche Amministrazioni interessate dalle nuove misure.

Il documento cerca quindi di mettere ordine nei dubbi dei soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione, anche se non ha chiarito se le regole sulla scissione dei pagamenti valgono, oltre che per le imprese, anche per i professionisti.

Il Fisco ha chiarito che lo Split Payment, cioè la nuova regola che impone alle Amministrazioni di pagare l’Iva non al fornitore, ma direttamente all’Erario, si applica a tutte le operazioni documentate con una fattura. Sono quindi esclsuse quelle certificate con il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o non fiscale.

Le nuove regole valgono per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2015, la cui imposta diventa esigibile a partire dalla stessa data. Per fare maggiore chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’Iva diventa esigibile dal momento in cui vengono pagati i corrispettivi. Ciò significa che lo Split Payment opera per i pagamenti successivi al primo gennaio 2015, a patto che la fattura non sia stata emessa precedentemente.

Le Entrate hanno inoltre tracciato un elenco delle Amministrazioni coinvolte dall’obbligo di scissione del pagamento. Si tratta dello Stato e altri suoi organi, come le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici territoriali, come Regioni, Province, Comuni, città metropolitane, comunità montane e unioni di Comuni, Camere di commercio, istituti universitari, Aziende sanitarie locali, enti ospedalieri non ecclesiastici, enti pubblici di ricerca e cura, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti pubblici di previdenza, come Inps e fondi pubblici di previdenza.

Sono esclusi gli enti previdenziali privati, gli enti pubblici che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico, gli ordini professionali, gli enti e gli istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, come l’Agcom, le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), gli Automobil club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), l’Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri anche se di interesse generale.

Dal momento che non si tratta di un elenco esaustivo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli operatori un indice delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di dubbi si può presentare istanza di interpello.

Dati i dubbi sollevati dalla nuova norma, è stata introdotta una sorta di sanatoria. Gli errori eventualmente commessi fino all’8 febbraio 2015, data in cui sono arrivati i chiarimenti della circolare del Fisco, non saranno puniti con nessuna sanzione.

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