In base alle precedenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, era fatto obbligo ai contribuenti di indicare come luogo della Conservazione Sostitutiva delle fatture elettroniche, la sede del gestore della Conservazione mediante il modello AA9/11 – AA7/10 – AA9/12…
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 81/E del 25/09/2015 , precisa che il gestore della Conservazione non è il depositario delle scritture, e quindi il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 – AA7/10 – AA9/12..
L’Agenzia indica come indispensabile, invece, la comunicazione negli appositi quadri nel Modello UNICO (RS 140 del modello Unico PF, RS 40 del modello Unico SP, RS 104 del modello Unico SC e RS 83 del modello Unico ENC) con l’indicazione nell’apposita casella:
1 – se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
2 – se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.
Questa rappresenta una delle novità del Modello UNICO 2015 in ossequio dell’art. 5, co. 1, del D.M. 17.06.2014, in base al quale “il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”.
In base alla richiamata disposizione normativa, per il periodo d’imposta 2014, il contribuente che conserva i documenti rilevanti ai fini tributari in modalità elettronica dovrà tempestivamente comunicarlo nel Modello UNICO 2015, con le modalità precedentemente indicate.
In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali, utilizzando le credenziali di accesso al servizio FatturaPAperTutti.it.
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